Accesso documentale per pratiche edilizie

(urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art22)
  • Servizio attivo
Procedimento di accesso documentale per pratiche edilizie

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Approfondimenti

Per presentare la richiesta di accesso agli atti di una pratica edilizia è necessario conoscere il numero di protocollo oppure il numero della pratica edilizia relativa al fabbricato, o di almeno uno dei documenti in essa contenuti (concessione edilizia, permesso di costruire, certificato di agibilità, ecc.).

Se non si dispone già di questo dato è possibile effettuare una ricerca delle pratiche edilizie, mandando una e-mail a visurepratiche@comune.scarperiaesanpiero.fi.it indicando i dati in vostro possesso, in modo da fare una ricerca più esaustiva possibile, i dati che servono sono:

  • nominativi attuali proprietari e precedenti proprietari (importante, li potete trovare su atti di compravendita o visura storica catastale dell'immobile, si ricorda di effettuare anche la visura storica negli Ex Comuni "SCARPERIA" e "SAN PIERO A SIEVE")
  • dati catastali dell'immobile (FOGLIO / PARTICELLA / SUB e sezione A=Scarperia o B=San Piero).
  • indirizzo dell'immobile

Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto dalla Legge 07/08/1990, n. 241 a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Ai sensi di tale legge è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

L’istanza sarà ritenuta non accoglibile (salvo integrazioni):

  • qualora l’indicazione dei documenti e atti richiesti sia omessa o risulti non completa e non sia possibile individuare
  • l’oggetto della richiesta
  • qualora sia omessa la motivazione dell’istanza
  • qualora la motivazione dell’istanza non sia pertinente con quanto prescritto dalla Legge 07/08/1990, n. 241, art. 22
  • qualora la richiesta sia priva della copia del documento d’identità del richiedente
  • qualora la richiesta sia priva della ricevuta del pagamento per diritti di segreteria.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Le richieste pervenute vengono valutate dall'ufficio edilizia al momento del loro arrivo. Le pratiche richieste, se non sono già digitalizzate, verranno scansionate dal nostro personale e successivamente trasmesse tramite PEC all'indirizzo PEC o mail indicato dal richiedente nel modulo di accesso atti

Domanda di visura o copia pratiche edilizie
Copia del documento d'identità
Copia della documentazione comprovante l’incarico del tribunale
Ricevuta diritti di segreteria e istruttoria

Costi

Il costo dei diritti di segreteria delle pratiche edilizie, comprensivo dei costi di ricerca, visura, estrazione di documentazione in formato digitale ed invio file digitali tramite PEC o email è di € 20,00  a pratica.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

L'istanza può essere presentata da un procuratore, che deve sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore.

Cosa si ottiene

Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Accesso all'informazione
Categorie:
  • Anagrafe e stato civile
Ultimo aggiornamento: 11/11/2024 14:09.19