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Chiedere il rilascio o il rinnovo della carta d'identità cartacea

Descrizione

Chiedere il rilascio o il rinnovo della carta d'identità cartacea

La carta d'identità è un documento di riconoscimento strettamente personale. Contiene i dati anagrafici e altri elementi utili a identificare la persona a cui tale documento si riferisce.

Può essere rinnovata a partire dal 180° giorno antecedente la data di scadenza prevista. Se varia la professione, la residenza o i dati concernenti lo stato civile non è rilasciata una nuova carta d'identità.

Attenzione: la carta d'identità cartacea verrà rilasciata solo in caso di reale e comprovata urgenza segnalata dal richiedente con idonea documentazione giustificativa e per cittadini italiani residenti all'estero.

In Comune di Scarperia e San Piero …

Per il rilascio della Carta d'Identità cartacea, esclusivamente nei casi sopra indicati, è necessario prendere un appuntamento contattando l'ufficio servizi demografici ai numeri 055 8431601 (sede di Scarperia) - 055 8487538 (sede di San Piero).

Approfondimenti

La validità varia a seconda dell’età del titolare al momento della richiesta del documento; in particolare, la Carta di identità scade al primo compleanno dopo:

  • 3 anni dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età;
  • 5 anni dalla data di emissione per i minori con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni.

Per i maggiorenni la carta, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1157, ha una validità massima di 10 anni, pertanto scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita.

È rilasciata dal Comune di residenza ai cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e ai cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia. Non è previsto il rilascio della carta d'identità ai cittadini comunitari ed extracomunitari non residenti in Italia.

Per i cittadini residenti in un altro Comune, o iscritti all'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE) di un altro Comune, occorre compilare apposita domanda.

Verrà rilasciata solo in caso di reale e comprovata urgenza segnalata dal richiedente con idonea documentazione giustificativa.

Per i cittadini italiani la carta di identità ha lo stesso valore del passaporto, se usata per espatriare nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi coi quali esistono appositi accordi (Paesi dell'Area Schengen). In particolare:

  • per i cittadini italiani maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio, purché dichiarino di non trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto
  • per i cittadini italiani minorenni o interdetti la carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori o del tutore o con il nulla osta del giudice tutelare
  • per i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia la carta d’identità non è valida per l’espatrio.

Sulla carta d'identità valida per l'espatrio non compare nessuna dicitura particolare. Al contrario, sulla carta d'identità non valida per l'espatrio compare la dicitura "non valida per l'espatrio".

È buona regola, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari presenti in Italia sui documenti chiesti per l’ingresso: gli accordi internazionali fra l'Italia e gli altri Paesi possono cambiare.

Il documento può essere rilasciato fin dalla nascita.

Per i cittadini italiani minorenni la carta di identità può essere rilasciata valida per l’espatrio, se vi è l’assenso di entrambi i genitori. Se manca l'assenso di uno dei genitori, occorre il nulla osta del giudice tutelare. Se il genitore esercita in modo esclusivo la potestà genitorialie (vedovo/a oppure il bambino è stato riconosciuto solo dal padre o dalla madre), non necessita del nulla osta (Legge 21/11/1967, n. 1185, art. 3, com. b). L'autorizzazione del giudice tutelare non occorre per i genitori naturali conviventi.

La carta d'identità rilasciata a cittadini minorenni deve riportare la firma del titolare che abbia compiuto dodici anni, salvo i casi di impossibilità a sottoscrivere. 

Tutti i cittadini minorenni, per viaggiare, devono possedere un documento personale valido per l'espatrio: il passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio.

Fino al compimento dei 14 anni, i minori italiani possono espatriare solo se:

  • accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (ad esempio il tutore esercente la potestà genitoriale). In questo caso sul documento del minore devono essere riportati i nomi dei genitori o del tutore. In alternativa i genitori dovranno esibire al momento dell'espatrio l'estratto di nascita del minore completo di paternità e maternità. Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi
  • affidati a un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno da compilare in Questura
  • affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale a un ente (ad esempio la compagnia aerea) da compilare in Questura.

Compiuti i 14 anni, i minori italiani possono viaggiare senza accompagnatori.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.

I cittadini iscritti all'AIRE possono chiedere la carta d'identità al Comune di iscrizione oppure, se abilitato, al Consolato italiano competente.

Le rappresentanze consolari attualmente abilitate sono quelle dei paesi dell’Unione Europea e quelle di Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Santa Sede - Città del Vaticano.

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