La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con il quale l'ufficiale dello stato civile accerta che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l'intenzione degli sposi tramite l’esposizione all'albo pretorio online del Comune.
Si consiglia di richiedere la pubblicazione di matrimonio almeno due mesi prima della celebrazione del matrimonio.
La durata di esposizione della pubblicazione è di otto giorni.
La pubblicazione ha validità dal quarto giorno compiuta la pubblicazione per 180 giorni. Se il matrimonio non è celebrato nei termini prescritti, la pubblicazione si considera come non avvenuta e occorre rifarla.
Per ulteriori informazioni consulta l'allegato al seguente link
I requisiti sono:
- almeno uno dei due sposi deve essere residente nel Comune
- entrambi gli sposi devono aver compiuto 18 anni oppure 16 anni previa autorizzazione del Tribunale dei minori
- essere di stato libero: celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a
Il verbale di pubblicazione sarà redatto dopo aver esaminato la documentazione e verificato i requisiti previsti dalla legge.
Approfondimenti
I futuri sposi stranieri, per poter fissare un appuntamento per le pubblicazioni di matrimonio, devono presentare il nulla osta a contrarre matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio paese come previsto dal Codice Civile.
Per i futuri sposi stranieri che non conoscono la lingua italiana, sarà necessario, a loro cura, procurarsi un interprete che alla data fissata per le pubblicazioni si presenterà insieme agli interessati per tradurre, sotto giuramento, quanto sarà detto. Le generalità dell’interprete dovranno essere fornite attraverso l’invio o la presentazione di un suo documento di riconoscimento prima della data fissata per le pubblicazioni, in modo che l’ufficio competente possa preparare il modello di giuramento.
Per ulteriori informazioni consulta il seguente link.
I futuri sposi possono chiedere in prima persona la pubblicazione di matrimonio oppure possono delegare alla presentazione della domanda un'altra persona in caso di rilevante impossibilità come previsto dal Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 96, Codice civile.
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