La richiesta all'interramento è presentata dal proprietario dell'animale e necessariamente deve essere corredata dal certificato di morte rilasciato da medico veterinario, l'indicazione del luogo ove si prevede l'interramento e la dichiarazione attestante l'idoneità del sito prescelto per l'interramento, parere igienico sanitario dell'ASL competente. A ricevimento del nulla-osta sanitario predispone apposita autorizzazione.
L'area non è idonea quando il sito ricade:
- all’interno di aree classificate a pericolosità idraulica e idrogeologica elevata, come rappresentate nella pianificazione di bacino e negli atti di governo del territorio
- all’interno delle aree di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile, ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 94
- in zone soggette a fenomeni di erosione concentrata e diffusa
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale
- in aree soggette ad attività vulcanica e idrotermale
- in zone urbanizzate o aree industriali.
L'interramento di carcasse animali è ammesso, come prevede la normativa di riferimento, in deroga, in particolari casi, eccezionali, in cui non sia possibile provvedere allo smaltimento della carogna mediante incenerimento, quello più frequente è l'impossibilità di raggiungere il corpo dell'animale con apposito mezzo per il trasporto.