All'ufficio comunale di stato civile si può ottenere (Legge 10/11/2014, n. 162):
- la separazione personale
- lo scioglimento del matrimonio civile
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso
- la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati.
È possibile recarsi nel Comune di attuale residenza o nel Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dell’atto di matrimonio se è stato celebrato all'estero.
Approfondimenti
Per rivolgersi in Comune devono ricorrere queste condizioni:
- l’accordo deve essere consensuale
- non devono esserci figli tra i coniugi:
- minori
- maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
- economicamente non autosufficienti.
- l’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale come, ad esempio, l’assegnazione della casa coniugale o la previsione della corresponsione, in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (cd. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare). L’accordo può invece contenere l’ obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia per la separazione (cd. assegno di mantenimento) sia per il divorzio (cd. assegno divorzile)
- per il divorzio deve essere trascorso il seguente periodo di tempo dalla separazione personale:
- in caso di separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione davanti al presidente del tribunale
- in caso di separazione consensuale, almeno sei mesi dalla data di comparizione davanti al presidente del tribunale o all’ufficiale di stato civile ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati (Legge 11/05/2015, n. 55).
Quando tra i coniugi ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, è possibile concludere gli accordi di separazione o divorzio davanti all’avvocato (Decreto legge 12/09/2014, n. 132, art. 6).
Una volta acquisito il nulla osta o l'autorizzazione del tribunale, l'originale o la copia certificata dell'accordo, devono essere trasmesse congiuntamente, disgiuntamente o anche da un solo avvocato entro dieci giorni al Comune in cui è iscritto o trascritto il matrimonio.
In mancanza dei requisiti previsti per accedere al procedimento davanti all'ufficiale di stato civile, i coniugi possono decidere consensualmente di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio mediante la sottoscrizione di un accordo a seguito di convenzioni di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
L'accordo, a cura degli avvocati, deve essere trasmesso entro dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per l'acquisizione del relativo nulla osta, qualora non ci siano figli, o autorizzazione in presenza di figli. In quest'ultimo caso, il tribunale autorizza quando lo ritiene rispondente agli interessi dei figli, altrimenti lo trasmette entro cinque giorni al presidente del tribunale che fissa, entro i trenta giorni successivi, la comparizione delle parti.