A decorrere dal 16 febbraio 2019, data di entrata in vigore del Regolamento UE 06/07/2016, n. 1191, è prevista la totale esenzione da legalizzazione o apostille di tutta una serie di documenti, in Italia rilasciati in larga misura dagli uffici anagrafe e stato civile, a cui potranno, su richiesta essere allegati dei modelli standard plurilingue, che sostituiranno quindi le traduzioni e saranno immediatamente efficaci in qualunque Stato dell'Unione Europea, senza ulteriori oneri a carico del cittadino.
Questo regolamento entra in vigore nei paesi aderenti alla UE il 16/02/2019 e non interviene su alcuna altra convenzione internazionale sui modelli plurilingue (Vienna, Parigi, L’Aja, Berlino ecc.) e sulla legalizzazione o apostille.
Dispone solo che, quando uno stato membro deve rilasciare uno di questi certificati, non serve né legalizzazione né traduzione, se viene allegato ad uno dei moduli previsti nel regolamento stesso:
1. nascita
2. esistenza in vita
3. decesso
4. nome
5. matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile
6. divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio
7. unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata
8. scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata
9. filiazione
10. adozione
11. domicilio e/o residenza
12. cittadinanza
13. assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza.