Descrizione

Il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede che il cittadino extracomunitario dimostri la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
L’idoneità è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico.
L’attestato di idoneità abitativa è rilasciato se l’alloggio possiede i requisiti igienico-sanitari per essere usato come abitazione e individua il numero massimo di persone che lo possono occupare, sulla base della superficie dei locali e della presenza dei servizi.
Approfondimenti
L'attestato deve essere presentato quando il cittadino extracomunitario:
- sottoscrive un contratto di soggiorno per lavoro subordinato (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 35, com. 1)
- chiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 8-bis, com. 1)
- chiede un permesso di soggiorno (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 16, com. 4, let. b)
- chiede un permesso di soggiorno per familiare al seguito (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 1, let. c)
- chiede un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 1, let. b)
- chiede un permesso di soggiorno per coesione familiare (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 1, let. b)
- chiede ingresso e soggiorno per cure mediche (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 44, com. 1, let. d)
- vuole dare ospitalità a uno straniero (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 7).
Indipendentemente dal nome utilizzato (si parla, infatti, indifferentemente di certificato o di attestato di idoneità abitativa), l'idoneità abitativa è un attestato di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali.
La Circolare ministeriale 17/04/2012, n. 3 ha chiarito che l'attestato di idoneità abitativa non è un certificato quindi:
- non può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 46)
- l'attestazione ha validità di 6 mesi, scaduti i 6 mesi va nuovamente presentata la documentazione per una nuova idoneità abitativa.
L'attestazione di idoneità abitativa non sostituisce la segnalazione certificata per l'agibilità.
Solo per ciò che attiene il “Decreto Flussi” il rilascio dell'attestazione avrà le seguenti modalità:
- l’attestazione deve riportare il nominativo della persona che ne beneficia;
- la richiesta deve essere avanzata dal datore di lavoro o dal proprietario dell’alloggio, per via telematica (Pec o altra modalità) comprensiva di attestazione di assolvimento bollo;
- l’attestazione sarà rilasciata in forma di file informatico, sottoscritto digitalmente dal responsabile, e trasmessa tramite Pec a chi ne ha fatto richiesta (datore di lavoro o proprietario dell'alloggio).