Descrizione
TARI è l'acronimo di "Tassa Rifiuti", è la tassa comunale sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
In Comune di Scarperia e San Piero …
ATTENZIONE!
DAL 1° GENNAIO 2023 LA TASSA RIFIUTI (TARI) E' STATA SOSTITUITA DALLA TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC), CHE VIENE GESTITA INTERAMENTE DA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA
Pertanto per le pratiche relative all'anno 2023 il Comune non può fornire informazioni
PER INFORMAZIONI, ATTIVAZIONI, VARIAZIONI O CESSAZIONI DEL SERVIZIO CONTATTARE ESCLUSIVAMENTE IL CONTACT CENTER DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA:
800 888 333 da rete fissa
199 105 105 da rete mobile
0571 19 69 333 da rete fissa e mobile
oppure clicca qui per consultare il sito internet di Alia Servizi Ambientali Spa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
TARI 2022 - AVVISO IMPORTANTE UTENZE NON DOMESTICHE - richiesta di riduzione tariffa per emergenza Covid
Considerata la difficile situazione economico-finanziaria in cui si sono trovate e si trovano ancora molte attività interessate direttamente dalle chiusure e delle limitazioni dovute all’emergenza Covid e molte altre attività, che pur non essendo direttamente interessate dalle restrizioni, hanno subito una contrazione dei volumi d’affari, l’Amministrazione Comunale di Scarperia e San Piero con deliberazione consiliare n. 37 del 31.05.2022 ha stabilito di destinare l’avanzo di € 119.821,00, derivante dai trasferimenti statali Covid dell’anno 2021 di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021, al finanziamento di una riduzione della TARI 2022 destinata alle UTENZE NON DOMESTICHE.
Per beneficiare della riduzione è necessario che le attività interessate scarichino l'apposito modulo (clicca qui) e lo inviino, debitamente compilato, tramite pec, all’indirizzo comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.itentro il31/12/2022, a pena di decadenza dal beneficio.
La riduzione TARI può arrivare fino ad un massimo del 90% della parte variabile della tariffa per le utenze che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto legge 41/2021 (ad eccezione dei soggetti che svolgono le attività di cui all’art. 2135 Codice civile cioè attività agricole e connesse). Si tratta dei soggetti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021 (entrata in vigore D.L. 41/2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR (D.P.R. 917/1986), non superiori a 10 milioni di euro nell’anno d’imposta 2019 e conammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2021 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
Per i soggetti non attivi nell’anno 2019, ma titolari di partita IVA attivata nel periodo 01/01/2020 – 23/03/2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione, la riduzione prevista è fino ad un massimo del 40% della parte variabile della tariffa.
La riduzione TARI sarà applicata nei limiti dell’avanzo delle risorse assegnate al comune, pertanto, qualora il fondo fosse insufficiente per soddisfare tutte le richieste presentate, le percentuali di riduzione spettanti a ciascuna utenza verranno proporzionalmente ridotte per garantire il rispetto delle disponibilità finanziarie.
--------------------------------
Alia Servizi Ambientali Spa è il concessionario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati in seguito alla firma del contratto di servizio stipulato in data 31 agosto 2017 con Ato Toscana Centro a cui è stato affidato il servizio accessorio di supporto del Comune di Scarperia e San Piero nella gestione della tassa rifiuti.
L’emissione e il recapito delle bollette è curato direttamente da Alia Servizi Ambientali Spa. Per informazioni relative alla tassa rifiuti (TARI) e per le pratiche relative a dichiarazioni iniziali, di cessazione, di variazione o per la richiesta di agevolazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune tributi@comune.scarperiaesanpiero.fi.it oppure a:
800888333 (da rete fissa)
199105105 (da rete mobile)
05711969333 da rete fissa e mobile
Per informazioni relative agli obblighi di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti previsti dalla Deliberazione ARERA 31/12/2019, n. 444 consultare https://www.sportellotariffa.it/ e https://www.aliaserviziambientali.it/
Per ulteriori informazioni consulta la pagina di Alia servizi.
Per informazioni o segnalazioni riguardanti la gestione del servizio di raccolta, il ritiro, la sostituzione o la riconsegna del kit di bidoncini per la raccolta porta a porta, rivolgersi a Alia Servizi Ambientali Spa.
La denuncia TARI deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento che rende necessaria la dichiarazione, ad esempio acquisto o vendita di un immobile, inizio o termine del contratto di locazione o comodato, modifica della superficie, per richiedere agevolazioni ecc.
Non è necessario dichiarare la variazione del numero dei componenti del nucleo familiare, mentre è necessario dichiarare le persone non facenti parte del nucleo familiare che dimorano nell’immobile (ad es. badanti).
Scadenze previste dal regolamento per il pagamento degli acconti e del saldo
- I acconto 31 luglio
- II acconto 31 ottobre
- saldo 16 febbraio dell’anno successivo.
Attenzione: la scadenza per il pagamento del saldo 2021 è stata prorogata al 16 marzo 2022 con Determinazione n. 22/2022
Scadenze pagamento TARI anno 2022: con determinazione n. 217 del 19/04/2022 sono state modificate come segue le scadenze previste dal regolamento per il pagamento degli acconti e del saldo Tari 2022:
- I acconto 31 maggio 2022
- II acconto 30 novembre 2022
- saldo 28 febbraio 2023
Riduzioni e agevolazioni per utenze domestiche
- Riduzione del 10% per utenze domestiche con unico occupante
- riduzione del 20% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionaleo altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell’anno solare
- Riduzione di 2/3 per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Attenzione: A partire dall'anno 2021, la riduzione di 2/3 spetta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (L. 178/2020 art.1 comma 48)
- riduzione del 15% per le utenze distanti più di 500 metri dal punto di esposizione dei bidoncini individuato da Alia Servizi Ambientali Spa (la distanza sarà attestata dalla stessa Alia Servizi Ambientali Spa)
- riduzione del 5% per le utenze domestiche che abbiano attivato il compostaggio dei propri scarti organici
- riduzione per le utenze domestiche che abbiano conferito direttamente al centro di raccolta i rifiuti (con esclusione dei rifiuti raccolti con il servizio porta a porta e dei rifiuti per i quali nel territorio comunale sono presenti cassonetti stradali)
- riduzione del 20% della parte variabile della tariffa, da applicare sul saldo finale sulla base dei conferimenti di rifiuti effettuati nell’anno di riferimento (PAYT) per le utenze domestiche che:
- non abbiano subito sanzioni per il mancato rispetto del regolamento per la gestione dei rifiuti, negli ultimi cinque anni d’imposta
- non abbiano prodotto un volume di rifiuti indifferenziati superiore a 250 litri per ciascun occupante nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022
- abbiano effettuato almeno un conferimento di rifiuti indifferenziati;
- abbiano effettuato almeno un conferimento di rifiuti recuperabili di natura organica e un conferimento di scarti cellulosici (carta e cartone).
- al fine di consentire alle utenze domestiche che conferiscono rifiuti indifferenziati quali pannolini per bambini o presidi sanitari (pannoloni per incontinenza, sacche per materiale biologico, ecc.) di raggiungere comunque gli obiettivi prefissati di conferimento, che danno diritto alla riduzione legata alla raccolta differenziata, per l’anno 2022, sono state previste le seguenti franchigie pari a:
- fino a 2.600 litri per ogni nuovo nato residente, fino al raggiungimento del terzo anno di vita, facente parte della famiglia anagrafica dell’intestatario dell’utenza
- fino a 5.200 litri per ogni occupante residente facente parte della famiglia anagrafica dell’intestatario dell’utenza e affetto da patologie riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale, che determinino l’uso di pannoloni/presidi sanitari (l’applicazione della franchigia deve essere richiesta mediante presentazione di apposita autocertificazione sull’apposito modulo).
Riduzioni e agevolazioni per utenze non domestiche
- riduzione del 20% per le utenze non domestiche con locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte operative adibite ad uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare
- riduzione del 15% per le utenze distanti più di 500 metri dal punto di esposizione dei bidoncini individuato da Alia Servizi Ambientali spa (la distanza sarà attestata dalla stessa Alia Servizi Ambientali spa)
- riduzione del 5% per le aziende agricole e vivaistiche che effettuino il compostaggio dei residui naturali
- riduzione per le utenze non domestiche che abbiano conferito direttamente al centro di raccolta i rifiuti (con esclusione dei rifiuti raccolti con il servizio porta a porta e dei rifiuti per i quali nel territorio comunale sono presenti cassonetti stradali)
- riduzione per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa per ogni chilogrammo oggetto di donazione debitamente certificato (la richiesta di riduzione deve essere presentata a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2022)
- riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa, da applicare sul saldo finale, sulla base dei conferimenti di rifiuti effettuati (PAYT)2022 per le utenze non domestiche che:
- non abbiano subito sanzioni per il mancato rispetto del regolamento per la gestione dei rifiuti negli ultimi cinque anni d’imposta
- abbiano effettuato almeno un conferimento di rifiuti indifferenziati
- sulla base del rapporto matematico tra il volume complessivo di rifiuti indifferenziati conferiti e avviati a smaltimento passivo (RUI) e il volume complessivo di materiali recuperabili costituiti da frazione organica e scarti cellulosici (carta e cartone) conferiti e avviati a recupero (RUD), abbiano raggiunto il seguente risultato: RUI≤15% dei RUD
- riduzione massima del 15% per le aziende certificate ISO14001 e del 20% per quelle certificate EMAS (si tratta di certificazioni concernenti sistemi per la valutazione ed il miglioramento della gestione ambientale) finanziata con un fondo iscritto in bilancio di 10,000 € da ripartire proporzionalmente tra tutti i richiedenti aventi diritto (la richiesta di riduzione deve essere presentata a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2022)
- riduzione per l’abbattimento del consumo di prodotti in carta a favore del tessile riutilizzabile(finanziata con un fondo iscritto in bilancio di 5,000.00 € da ripartirsi tra tutti i richiedenti aventi diritto e da richiedersi a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2022):
- riduzione massima del 20% per le utenze non domestiche classificabili nella categoria 22 (ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie), categoria 7 (alberghi con ristorante) e categoria 31 (affittacamere, B&B, residence) che dimostrino l’abbattimento totale del consumo dei prodotti in carta a favore dei prodotti tessili riutilizzabili nell’esercizio della propria attività (tovaglie, tovaglioli etc). Con riferimento alle utenze classificate nella categoria 7 (Alberghi con ristorante) e categoria 31 (affittacamere, B&B, residence) la riduzione è limitata alla superficie destinata alla ristorazione;
- riduzione massima del 10% per le utenze non domestiche classificabili nella categoria 8 (alberghi senza ristorante) e nella categoria 31 (affittacamere, B&B, residence) che forniscano esclusivamente il servizio di prima colazione e dimostrino l’abbattimento totale del consumo dei prodotti in carta per l’attività di somministrazione, a favore dei prodotti tessili riutilizzabili, limitandone l’applicazione alla superficie destinata al servizio di prima colazione degli ospiti.
Tariffe
Approfondimenti
Il servizio è destinato a chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):
- locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
- aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).
Sono invece escluse:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
- le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.
Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.
L'unità di misura su cui applicare la tariffa è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per le utenze domestiche la tariffa viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti.
Le tariffe si determina secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 e sono suddivise in due grandi categorie:
- utenze domestiche (superfici adibite a civile abitazione e pertinenze)
- utenze non domestiche (attività commerciali e artigianali, industriali, professionali).
A sua volta ogni categoria è assoggettata alla tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti:
- la quota fissa (che finanzia la parte di costi fissi del servizio di igiene urbana), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla metratura dell’immobile (per le utenze domestiche) ed alla tipologia di attività per unità di superficie (per le utenze non domestiche)
- la quota variabile (che finanzia la parte dei costi variabili del servizio di igiene urbana come le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla produzione media presuntiva (per le utenze non domestiche) ed alla quota prevista sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) (Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, all. 1).
Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.
Calcolare la TARI per una utenza domestica
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria, e poi si aggiunge la parte variabile, stabilita in base al numero dei componenti del nucleo familiare e presenti nell'immobile oggetto del tributo.
Calcolare la TARI per una utenza non domestica
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria della categoria di appartenenza (classificazione in base alle categorie merceologiche definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158); al risultato si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la parte variabile della categoria di appartenenza. A tale somma occorre aggiungere un ulteriore 5% a comprendere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).
Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dal versamento della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 238, com. 10).
La scelta delle utenze non domestiche deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.