Versare l'imposta municipale propria (IMU)

Versare l'imposta municipale propria (IMU)

IMU è l'acronimo di "Imposta Municipale Propria" (quella che una volta si chiamava "ICI").

L'imposta è stata introdotta con il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 e la sua applicazione è stata anticipata al 2012 dal Decreto legge 06/12/2011, n. 201. Nel corso degli anni è stata oggetto di diverse revisioni normative, e attualmente è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 739-783.

Dal 2020 l'IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi: la nuova IMU mantiene infatti l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l'abitazione principale.

L’IMU è interamente destinata al Comune, a eccezione dell'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D, cioè immobili a uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc. da versare allo Stato (l'eventuale aumento dell'aliquota base stabilito dal Comune spetta al Comune stesso).

In Comune di Scarperia e San Piero …

Ai sensi della delibera consiliare n. 71 del 21/12/2023 per l'anno 2024, sono state approvate le seguenti aliquote IMU:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze0,4% con detrazione di 200,00 €
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 750 dell'art. 1 della Legge 27/12/20219, n. 1600,00%
terreni agricoli e incoltiesenti
fabbricati locati (tutte le categorie catastali)0,91%
abitazioni in comodato d'uso gratuito con
contratto registrato e relative pertinenze
0,91%
aree fabbricabili 1,06%
altri immobili1,06%

 

I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fabbricati merce) sono esenti ai sensi del comma 751 dell'art. 1 della Legge 27/12/20219, n. 160. 

ATTENZIONE!!! Il contribuente presenta apposita autocertificazione su modulistica stabilita dall’Ente (in calce a questa pagina), entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU, al fine di beneficiare delle aliquote agevolate del:

  • 0,91% per gli fabbricati locati con contratto registrato antecedentemente al 1° luglio 2010;
  • 0,91% per gli abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato con contratto registrato;

L’intero gettito IMU è di competenza del comune, con eccezione della quota pari al 7,6 per mille relativa agli immobili di categoria D, il cui gettito è di spettanza dello Stato. L’imposta deve dunque essere versata utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 3912 abitazione principale (solo cat. A1, A8 e A9) e pertinenze
  • 3916 aree fabbricabili
  • 3918 altri fabbricati
  • 3925 quota statale fabbricati cat. D (0,76%)
  • 3930 quota comunale fabbricati cat. D (per la parte che eccede lo 0,76%).

Il Comune di Scarperia e San Piero è comune montano, pertanto i terreni agricoli e i terreni incolti sono esenti dall’IMU.

Al fine di beneficiare della riduzione della base imponibile al 50% per:

  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, come disciplinato dall'art.10 del vigente Regolamento Comunale IMU;
  • unità immobiliari (a eccezione delle categorie A1, A8, A9), concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale, in possesso dei requisiti previsti dall'art.1 comma 10 della Legge n.208/2015;

    occorre presentare apposita autocertificazione su modulo predisposto dall’ente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello d’imposta.

Per le abitazioni assimilate all'abitazione principale (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 740 e art. 6 del Regolamento IMU Comunale), e quindi escluse dall'imposta è fatto obbligo di presentare, a pena di decadenza dal beneficio, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale. Per le assimilazioni all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e non locata, è possibile in alternativa utilizzare questo modello.

Occorre inoltre presentare la dichiarazione IMU:

  • quando si sono verificate variazioni incidenti sull'ammontare dell'imposta non rilevabili da atti catastali e anagrafici e quando il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. Ad esempio: abitazione assegnata dal giudice all'ex coniuge affidatario del figlio minore oppure  costituzione ex lege o rinuncia del diritto di abitazione sulla casa coniugale del coniuge superstite
  • per tutto quello che riguarda le aree edificabili (acquisto, cessione, terreno agricolo che diventa area fabbricabile, area che diventa edificabile a seguito di demolizione del fabbricato, variazioni di valore venale in comune commercio)
  • per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti "beni merce"
  • per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico).

Per calcolare l'imposta dovuta e la rispettiva stampa del modello F24 accedi al software di calcolo.

Per ulteriori informazioni, contatta l'Ufficio Tributi

Via de’ Bastioni, n. 3 - Scarperia e San Piero

tributi@comune.scarperiaesanpiero.fi.it

tel. 055 8431647 – 636 – 659 – 654 – 631

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Ultimo aggiornamento: 12/06/2024 11:50.51