Comunicare la cessione di un fabbricato

Descrizione

Comunicare la cessione di un fabbricato

La comunicazione di cessione di un fabbricato è una comunicazione obbligatoria che deve essere presentata da parte di chi concede l’uso esclusivo a qualsiasi titolo (vendita, affitto, uso gratuito) di un immobile, o parte di esso, per un periodo superiore a 30 giorni.

La comunicazione è chiamata “Legge antiterrorismo” e deve essere presentata all'autorità locale di pubblica sicurezza (Decreto legge 21/03/1978, n. 59, art. 12).

L'obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato è stato assorbito dalla registrazione del contratto di vendita o locazione (Circolare ministeriale 31/05/2011, n. 557) :

Rimane l'obbligo della comunicazione per i casi in cui il contratto non è soggetto alla registrazione (Circolare ministeriale 20/07/2012).

Rimane inoltre l’obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato per i casi di cessione di fabbricato o ospitalità a cittadini extracomunitari indipendentemente dalla registrazione del contratto. Questo obbligo può essere assolto anche mediante la comunicazione di ospitalità.

Se si cedono locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, legale rappresentante) è obbligatorio presentare la comunicazione. Se la cessione è effettuata a una famiglia, il modulo andrà compilato con i dati dell’intestatario del contratto di affitto o del comodato d’uso.

Se si cede un appartamento, un box e una cantina, andranno presentate tre distinte denunce.

Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.

In Comune di Scarperia e San Piero …

Chiunque, avendone il diritto, cede un fabbricato ad uso abitativo a qualsiasi titolo (vendita, affitto, comodato o altro), per un periodo oltre un mese, deve presentare all'autorità locale di pubblica sicurezza, tramite il Comune, la comunicazione di cessione fabbricati entro 48 ore. 
La presentazione non è obbligatoria soltanto se c’è un contratto regolarmente registrato. Pertanto si raccomanda di presentare la comunicazione di cessione fabbricati nei seguenti casi: 
- Il contratto di affitto o di comodato d'uso gratuito non è registrato
- se l'abitazione è già occupata da un'altra famiglia e si costituisce una nuova famiglia distinta e coabitante è il caso della badante o della domestica che vive con il datore di lavoro. 
L’obbligo permane per locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di attività d’impresa, o di arti e professioni. 

Per i trasgressori è prevista una sanzione di 206,00 €. 

Per scaricare il modulo aprire questo link

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all’Ufficio di Polizia Municipale +390558468324/ +390558487565.