Ospitare qualcuno

Ospitare qualcuno

Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica possono, solo dopo averlo chiesto all'ente gestore, ospitare temporaneamente persone che non fanno parte del nucleo familiare (Legge regionale 02/01/2019, n. 2, art. 18).

L'ospitalità temporanea, una volta autorizzata, è ammessa per un periodo non superiore a sei mesi decorrenti dalla data del suo rilascio, e rinnovabile una sola volta per altri sei mesi. Durante il periodo di ospitalità l'assegnatario è tenuto a corrispondere un'indennità aggiuntiva mensile pari al 25% per del canone di locazione. Qualora l'ospitalità si protragga oltre tali termini, per un massimo di ulteriori dodici mesi, l'indennità aggiuntiva è elevata al 50% del canone di locazione.

Non sono previsti limiti temporali, e indennità aggiuntive, nel caso di assistenza continuativa a favore di un componente del nucleo familiare da parte di persone con regolare contratto di lavoro.

Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 17:17.47