Gli interventi edilizi liberi sono interventi che possono essere eseguiti senza nessun titolo abilitativo (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 136, com. 1). Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, devono essere comunque svolti nel rispetto:
- delle altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia
- delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie e di quelle sull'efficienza energetica
- delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42).
Sono interventi edilizi liberi:
- gli interventi di manutenzione ordinaria
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (Legge regionale 24/02/2005, n. 39, art. 17, com. 7-bis)
- gli interventi che eliminano le barriere architettoniche e che non comportano la realizzazione di ascensori esterni o manufatti che alterano la sagoma dell'edificio
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che hanno carattere geognostico e che sono eseguite in aree esterne al centro edificato (sono escluse le attività di ricerca di idrocarburi)
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali (sono compresi gli interventi su impianti idraulici agrari)
- l’installazione di serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
- i manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria realizzati nel sito in cui è autorizzato l’appostamento fisso a condizione che non comportino una alterazione permanente dello stato dei luoghi, siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o con strutture tubolari non comportanti volumetrie e facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione, siano ancorati al suolo senza opere di fondazione, non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, anche se saltuario o temporaneo (Legge regionale 12/01/1994, n. 3, art. 34, com. 6-bis). I manufatti devono essere rimossi in assenza della autorizzazione
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
- installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m³ (Decreto legislativo 22/02/2006, n. 128, art. 17 e Legge regionale 24/02/2005, n. 39, art. 17, com. 8).
Anche le opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia possono essere eseguiti senza nessun titolo abilitativo (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 137).
Sono considerate opere, interventi e manufatti non rilevanti ai fini dei parametri urbanistici ed edilizi:
- elementi di arredo o di delimitazione di giardini e spazi pertinenziali
- installazioni temporanee o stagionali
- installazioni impiantistiche di modeste dimensioni
- elementi segnaletici e pubblicitari
- ulteriori opere, interventi o manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia.
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 17:17.47